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Scommessopoli: 18 Squadre Deferite

Riportiamo l’intero comunicato rilasciato dalla F.I.G.C. , inerente l’inchiesta di calcioscommesse che potrebbe portare un sacco di punti di penalizzazione per molte squadre di Lega Pro.Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla
Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività
istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:
In relazione all’ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di illeciti per
la violazione dell’art. 9 C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, calciatore tesserato la Società A.S.D. PINO DI
MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, calciatore tesserato fino al 31/1/2011 per la Società
U.S. CREMONESE S.p.A. e successivamente trasferito in prestito alla
Società BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto
all’albo dei tecnici;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti, iscritto nell’albo del Settore
Tecnico quale allenatore di base;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• BRESSAN Mauro, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo
dei tecnici;
• GERVASONI Carlo, calciatore tesserato in prestito, all’epoca dei fatti,
per la Società PIACENZA F.C. S.p.A. nonché allenatore di base iscritto
all’albo dei tecnici.
• MICOLUCCI Vittorio, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società A.S.D. C.U.S. CHIETI;
per essersi associati fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di
commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti
sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS,
operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il
risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni
o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta
in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su
gare combinate;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
• la Società U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI
per l’epoca di corrispondente tesseramento quale calciatore, ovvero fino al
31/1/2011.
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI
per l’epoca di corrispondente tesseramento quale calciatore, ovvero dal
31/1/2011 in poi.
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo dirigente BUFFONE.
• la Società PIACENZA F.C. S.p.A.
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
GERVASONI Carlo.
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati
MICOLUCCI e SOMMESE.
• la Società A.S.D. C.U.S. CHIETI,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA Gianluca.
In relazione alla gara MONZA – CREMONESE del 21 novembre 2010
per la violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
U.S. CREMONESE S.p.A.;
per avere, prima della gara MONZA CREMONESE del 21/11/2010, in
concorso con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale e altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara suddetta.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MONZA CREMONESE del
21/11/2010, di cui era a conoscenza;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara CREMONESE – PAGANESE del 14 novembre 2010
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
U.S. CREMONESE S.p.A.;
per avere, prima della gara CREMONESE – PAGANESE del 14/11/2010, in
concorso con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara CREMONESE –
PAGANESE del 14/11/2010, di cui era a conoscenza;
per la violazione dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S,
• la Società U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara S.P.A.L – CREMONESE del 16 gennaio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
U.S. CREMONESE S.p.A.;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara S.P.A.L – CREMONESE del 16/01/2011, in
concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non
compiutamente identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società U.S. CREMONESE S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere gli stessi posto in essere un’illecita attività alterativa e conoscitiva
finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi
effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara S.P.A.LCREMONESE
del 16/01/2011, fra l’altro anche presso soggetti non
autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara BENEVENTO-VIAREGGIO del 13 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO CALCIO S.p.A;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara BENEVENTO-VIAREGGIO del 13/2/2011, in
concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.:
• la Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.,
per responsabilità presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione
della gara BENEVENTO – VIAREGGIO del 13/2/2011.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• FURLAN Claudio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società
CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BENVENTO-VIAREGGIO
del 13/2/2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato FURLAN.
In relazione alla gara LIVORNO-ASCOLI del 27 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Società
A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. C.U.S. CHIETI;
per avere, prima della gara LIVORNO-ASCOLI del 27.2.2011, in concorso fra
loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Società
A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.;
per avere gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse, peraltro
presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati
MICOLUCCI e SOMMESE.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
• la Società A.S.D. C.U.S. CHIETI,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
In relazione alla gara VERONA – RAVENNA del 27 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, calciatore tesserato la Società A.S.D. PINO DI
MATTEO C5;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• FABBRI Gianni, Presidente del RAVENNA CALCIO S.r.l. fino al
18/12/2010 e quindi socio di riferimento di detta società;
per avere, prima della gara VERONA – RAVENNA del 27/02/2011, in concorso
fra loro e con altri soggetti non tesserati posto in essere atti diretti ad alterare
lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, del
C.G.S.:
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità diretta e oggettiva, per gli addebiti mossi al proprio legale
rappresentante FABBRI ed al proprio tesserato BUFFONE;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• GIBELLINI Mauro, Direttore Sportivo dell’HELLAS VERONA;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara VERONA-RAVENNA ed il
tentativo posto in essere dal BUFFONE;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società HELLAS VERONA,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
GIBELLINI.
In relazione alla gara BENEVENTO – COSENZA del 28 febbraio 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO CALCIO S.p.A;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
per avere, prima della gara BENEVENTO – COSENZA del 28/02/2011, in
concorso fra loro e con altri soggetti o non tesserati o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara nonché per la pluralità di illeciti
posti in essere.;
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. C.U.S. CHIETI;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla
gara BENEVENTO – COSENZA del 28/02/2011;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara nonché per la pluralità di illeciti
posti in essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara nonché per la pluralità di illeciti
posti in essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
SOMMESE.
• la Società A.S.D. C.U.S. CHIETI,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA.
In relazione alla gara ASCOLI – ATALANTA del 12 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto
all’albo dei tecnici;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• MICOLUCCI Vittorio, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e
tesserato all’epoca dei fatti per la società RAVENNA CALCIO S.r.l.,;
per avere, prima della gara ASCOLI – ATALANTA del 12/3/2011, in concorso
fra loro e con altri soggetti o non tesserati o allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta;
Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di
illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati BUFFONE
e SANTONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati
MICOLUCCI e SOMMESE.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• MANFREDINI Thomas, calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la
società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
per avere, prima della gara ASCOLI-ATALANTA del 12/03/2011, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta;
per la violazione dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
MANFREDINI.
In relazione alla gara TARANTO-BENEVENTO del 13 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• BRESSAN Mauro, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici,
per avere, prima della gara TARANTO-BENEVENTO del 13/03/2011, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.:
• la Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.,
per responsabilità presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara TARANTOBENEVENTO
del 13/03/2011.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA CALCIO S.r.l.
all’epoca dei fatti;
• TISCI Ivan, all’epoca dei fatti calciatore svincolato dalla Società A.C.
SAMBONIFACESE S.r.l;
per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla
gara TARANTO-BENEVENTO del 13/03/2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
BUFFONE.
In relazione alla gara ATALANTA-PIACENZA del 19 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e
tesserato all’epoca dei fatti per la società RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• DONI Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
• GERVASONI Carlo, calciatore tesserato in prestito, all’epoca dei fatti,
per la Società PIACENZA F.C. S.p.A. nonché allenatore di base iscritto
all’albo dei tecnici.
per avere, prima della gara ATALANTA-PIACENZA del 19/3/2011, in concorso
fra loro e con altri soggetti o non tesserati o allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara; e, per tutti, ad eccezione del DONI,
con l’aggravante della pluralità di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, dell’art. 4, commi 2 e 5, del C.G.S.:
• la Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
DONI e per responsabilità presunta per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, in
occasione della gara ATALANTA – PIACENZA.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
• la Società PIACENZA FC S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
GERVASONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato SANTONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in
essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società
AC CHIEVO VERONA S.r.l.;
• DEOMA Daniele, all’epoca dei fatti allenatore di base;
• ZACCANTI Federico, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la
società VIRTUS ENTELLA S.r.l.;
per avere gli stessi posto in essere un’illecita attività finalizzata a scommettere
su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare
scommesse sulla gara ATALANTA – PIACENZA del 19/3/2011, fra l’altro
anche presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società AC CHIEVO VERONA S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
BETTARINI.
• la Società VIRTUS ENTELLA S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ZACCANTI.
In relazione alla gara INTER-LECCE del 20 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
per avere, prima della gara INTER-LECCE del 20/03/2011, in concorso fra
loro e con altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società
CHIEVO VERONA;
per avere gli stessi posto in essere un’illecita attività finalizzata a scommettere
su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare
scommesse sulla gara INTER-LECCE del 20/3/2011, anche presso soggetti
non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società AC CHIEVO VERONA S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
BETTARINI.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara ALESSANDRIA – RAVENNA del 20 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• VELTRONI Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S.
ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;
• ROSSI Leonardo, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato della società
RAVENNA CALCIO S.r.l.,
• FABBRI Gianni, Presidente del RAVENNA CALCIO S.r.l. fino al
18/12/2010 e quindi socio di riferimento di detta società;
• CIRIELLO Antonio, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
per avere, prima della gara ALESSANDRIA –RAVENNA del 20.3.2011, in
concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della gara suddetta.
Per BUFFONE e FABBRI, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.
della pluralità di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, del
C.G.S.:
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità diretta e oggettiva, per gli addebiti mossi al suo legale
rappresentante ed ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere dal BUFFONE e dal FABBRI.
per la violazione dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.,
per responsabilità diretta, per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante
VELTRONI.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• DEOMA Daniele, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei
tecnici;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara ALESSANDRIA – RAVENNA
del 20/03/2011, di cui venne posto a conoscenza;
In relazione alla gara BENEVENTO-PISA del 21 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO CALCIO S.p.A;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara BENEVENTO-PISA del 21/3/2011, in concorso fra
loro e con altri soggetti non tesserati, ed allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. per la pluralità di illeciti
posti in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a
Categoria iscritto all’albo dei tecnici,
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto
all’albo dei tecnici;
avendo gli stessi posto in essere un’illecita attività finalizzata a scommettere
su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare
scommesse sulla gara BENEVENTO – PISA del 21.3.2011, fra l’altro anche
presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
In relazione alla gara PADOVA-ATALANTA del 26 marzo 2011
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la
Società A.S.D. C.U.S. CHIETI;
avendo gli stessi posto in essere un’illecita attività finalizzata a scommettere
su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare
scommesse sulla gara PADOVA-ATALANTA del 26/3/2011, fra l’altro anche
presso soggetti non autorizzati a riceverle;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo dirigente BUFFONE.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
SOMMESE.
• la Società A.S.D. C.U.S. CHIETI ,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA.
In relazione alla gara SIENA – SASSUOLO del 27 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società
BENEVENTO CALCIO S.p.A.;
per avere, prima della gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011, in concorso
fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato
PAOLONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• QUADRINI Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società
US SASSUOLO S.r.l.;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – SASSUOLO del
27/3/2011;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società US SASSUOLO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
QUADRINI.
per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. C.U.S. CHIETI;
• SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
• BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società
CHIEVO VERONA;
avendo gli stessi posto in essere un’illecita attività finalizzata a scommettere
su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare
scommesse sulla gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
BUFFONE.
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
SOMMESE.
• la Società A.S.D. C.U.S. CHIETI,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
TUCCELLA.
• la Società AC CHIEVO VERONA S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
BETTARINI.
In relazione alla gara RAVENNA – SPEZIA del 27 marzo 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5;
• PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto
all’albo dei tecnici;
• SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e
tesserato all’epoca dei fatti per la società RAVENNA CALCIO S.r.l.,;
• BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici;
per avere, prima della gara RAVENNA – SPEZIA del 27/3/2011, in concorso
fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di
illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati BUFFONE
e SANTONI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.:
• la Società SPEZIA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, in occasione della gara Ravenna-
Spezia del 27.3.11.
In relazione alla gara REGGIANA – RAVENNA del 10 aprile 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• ERODIANI Massimo, calciatore tesserato la Società A.S.D. PINO DI
MATTEO C5;
• BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società
RAVENNA CALCIO S.r.l.;
• SAVERINO Davide, all’epoca dei fatti calciatore della società ASS.
REGGIANA 1919 S.p.A.;
per avere, prima della gara REGGIANA – RAVENNA del 10.04.2011, in
concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale
o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta.
Con l’aggravante per il BUFFONE e l’ERODIANI di cui all’art. 7, comma 6,
C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società RAVENNA CALCIO S.r.l.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al proprio dirigente
BUFFONE;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
• la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere.
per la violazione dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società ASS. REGGIANA 1919 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al proprio tesserato
SAVERINO.
In relazione alla gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011
per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.:
• GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società
PIACENZA;
per avere, prima della gara NOVARA – ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso
con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara suddetta.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti posti
in essere;
per la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società PIACENZA F.C. S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
GERVASONI.
per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.:
• MICOLUCCI VITTORIO, tesserato all’epoca dei fatti per la società
ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;
per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara NOVARA – ASCOLI del 2
aprile 2011 di cui era venuto a conoscenza;
per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.:
• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.,
per responsabilità oggettiva, per gli addebiti mossi al suo tesserato
MICOLUCCI.

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One Comment

  1. andrea elbano

    26/07/2011 at 16:57

    FUORI la lega PRO dalle scommesse. E’ l’UNICA soluzione da intraprendere

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