Il Pisa Siamo Noi

Le Decisioni del Giudice Sportivo Serie B Giornata 5

giudicesportivo

Gare del 19-20 settembre 2016 – Quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

Gara Soc. CESENA – Soc. SALERNITANA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 12.35 del 20 settembre 2016)
segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 32° del primo tempo dal calciatore
Schiavi Raffaele (Soc. Salernitana) nei confronti del calciatore Garritano Luca (Soc.
Cesena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore amaranto proteggeva a braccia larghe l’uscita del pallone
dalla linea di porta dall’arrivo del calciatore bianco-nero. A seguito del contrasto il calciatore
cesenate cadeva a terra.
Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.54
del 20 settembre 2016) “In merito all’episodio al 32′ del primo tempo comunico quanto segue:
durante lo scontro tra Garritano Luca (n7 Cesena) e Schiavi Raffaele (n6 Salernitana) io sto
controllando l’azione e guardo i due calciatori inseguire il pallone. Nella dinamica dell’azione
vedo Schiavi allargare il braccio destro per proteggere la fuoriuscita del pallone e venire a
contatto involontariamente con la faccia di Garritano e ritenevo tale intervento non falloso”.
Pertanto il comportamento di Garritano è stato “visto” dall’Arbitro, che si trovava in una
posizione ottimale (come attestato dalle immagini televisive), e giudicato con una valutazione
insindacabile nel merito da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità.

Gara Soc. ASCOLI – Soc. VICENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.17
odierne) circa la condotta tenuta al 20° del secondo tempo dal calciatore Gatto Leonardo
Davide (Soc. Ascoli);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore vicentino
Adejo e il calciatore bianco-nero si contendevano il pallone, quest’ultimo entrando in area di
rigore cadeva a terra e l’Arbitro decretava un calcio di rigore.
Ritiene questo Giudice che le immagini televisive acquisite consentano di esprimere un giudizio
certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, indipendentemente dalla decisione arbitrale,
che l’eventuale condotta antisportiva del calciatore Gatto non sussiste in quanto appare evidente
il contatto tra i due calciatori.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Gatto
Leonardo Davide (Soc. Ascoli) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente
antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.

SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori
delle Società Cesena, Salernitana e Trapani hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo
tempo, per circa dieci minuti, indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore numerosi; sanzione attenuata ex art. 14
n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 let. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. LATINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. NOVARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti.

CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SCAGLIA Luigi Alberto (Latina): per avere, al 35° del primo tempo, rivolto un’espressione
irriguardosa agli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADEJO Daniel (Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
NDOJ Emanuele (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
PULZETTI Nico (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CASTALDO Luigi (Avellino)
KRAGL Oliver (Frosinone)

PRIMA SANZIONE
BOAKYE YIADOM Richmond (Latina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CINELLI Antonio (Cesena)
TROEST Magnus (Novara)
ZANON Damiano (Ternana)

SECONDA SANZIONE
CASSATA Francesco (Ascoli Picchio)
CASTAGNETTI Michele (Spal 2013)
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
CECCARELLI Luca (Virtus Entella)
DEL PRETE Lorenzo (Perugia)
DI TACCHIO Francesco (Pisa)
FOSSATI Marco Ezio (Hellas Verona)
LEGITTIMO Matteo (Trapani)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
LUPPI Davide (Hellas Verona)
PELAGATTI Carlo (Cittadella)
PELLIZZER Michele (Virtus Entella)
SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)
TERZI Claudio (Spezia)
VOLTA Massimo (Perugia)

PRIMA SANZIONE
ASMAH Patrick Kojo (Avellino)
BASHA Migjen (Bari)
CINAGLIA Davide (Ascoli Picchio)
COLOMBATTO Santiago (Trapani)
CRIMI Marco (Carpi)
D’URSO Christian (Latina)
DI LIVIO Lorenzo (Ternana)
GORI Mirko (Frosinone)
LORES VARELA Ignacio (Pisa)
MARTINELLI Alessandro (Brescia)
PAGLIARULO Luca (Trapani)
PALAZZI Andrea (Pro Vercelli)
PECORINI Simone (Ascoli Picchio)
PUCINO Raffaele (Vicenza)
RAICEVIC Filip (Vicenza)
SABBIONE Alessio (Carpi)
SCAGLIA Filippo (Cittadella)
SELASI Ransford (Novara)
TAMAS Krisztian (Spezia)
TUIA Alessandro (Salernitana)
VAJUSHI Armando (Pro Vercelli)
VALZANIA Luca (Cittadella)
ZACCARDO Cristian (Vicenza)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BUSELLATO Massimiliano (Salernitana)

PRIMA SANZIONE
EMMANUELLO Simone (Pro Vercelli)
LONGHI Alessandro (Pisa)
LUCIONI Fabio (Benevento)
PINSOGLIO Carlo (Latina)
SALVI Alessandro (Cittadella)

ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COSMI Serse (Trapani): per avere, al 44° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
TOSCANO Domenico (Avellino): per essere, al 38° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

Condividi questo articolo:
Facebook Twitter Email

Leave a Reply

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>